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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977,
n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 7 aprile 1977, n.
102, si applicano con le stesse modalita' e decorrenze:
a) alle imprese commerciali, loro consorzi e societa' consortili,
condotte anche in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio
1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127, considerate esportatrici
abituali ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni;
b) alle imprese alberghiere e pubblici esercizi per la
somministrazione di alimenti e bevande, loro consorzi e societa'
consortili condotte in forma cooperativa, di cui alle leggi 10 maggio
1976, n. 377 e 17 febbraio 1971, n. 127.