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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La lettera a) dell'articolo 19 del nuovo testo della legge generale
sui libri fondiari allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,
modificato dalla legge 29 ottobre 1974, n. 594, e' sostituita con la
seguente:
"a) la costituzione del fondo patrimoniale, agli effetti previsti
dal codice civile per la trascrizione".