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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli effetti della liquidazione dell'indennita' di buonuscita a
favore degli iscritti all'Opera di previdenza e di assistenza per i
ferrovieri dello Stato, sono riscattabili, alle condizioni e con le
modalita' previste dalla legge 6 dicembre 1965, n. 1368:
a) il servizio di ruolo prestato presso le ferrovie gia' in
concessione, successivamente incluse nella rete statale con le leggi
30 aprile 1959, n. 286, 24 dicembre 1959, n. 1143, e 10 dicembre
1969, n. 961, a decorrere dalla data di costituzione dei conti
individuali fino a quella di inquadramento nei ruoli dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato;
b) l'anzianita' riconosciuta ai soli fini di pensione agli ex
combattenti che hanno partecipato ai concorsi riservati di cui
all'articolo 378 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' ai vincitori del
concorso di cui all'articolo 196, quarto comma, della legge 26 marzo
1958, n. 425;
c) i servizi comunque prestati, nella stessa misura in cui ne e'
prevista la computabilita' ai fini del trattamento di quiescenza a
carico dello Stato o del Fondo pensioni ferroviarie dello Stato.