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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La presente legge disciplina gli appalti per lavori pubblici,
d'importo superiore a 1.000 milioni di lire, IVA esclusa, da
aggiudicarsi dallo Stato, dalle aziende autonome, dagli enti locali e
dagli enti pubblici.
Ai fini dell'applicazione della presente legge la concessione di
sola costruzione e' equiparata all'appalto.
Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale, nonche' dalle province autonome di Trento e di Bolzano
nelle materie di propria competenza devono rispettare, ai sensi
dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, i principi
contenuti nella presente legge in tema di pubblicita' degli appalti e
di contenuto del bando, di requisiti per concorrere, di divieto di
prescrizioni tecniche di effetto discriminatorio, di ammissibilita'
di offerte da parte di associazioni temporanee di imprese, nonche' di
criteri di aggiudicazione degli appalti e di comunicazione degli atti
agli organi della Comunita' economica europea. In mancanza di legge
regionale, viene osservata la presente legge in tutte le sue
disposizioni. In caso di accertata inattivita' degli organi
regionali, che comporti inadempimento agli obblighi comunitari, si
applica il disposto dell'articolo 1, terzo comma, n. 5, della legge
22 luglio 1975, n. 382.