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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il ruolo organico del personale direttivo della scuola elementare
e' stabilito in 5.000 posti.
I nuovi posti sono istituiti come segue:
per l'anno scolastico 1977-78, sino a un massimo di 200 nuovi
posti nei limiti degli stanziamenti di cui all'articolo 4 della
presente legge;
per l'anno scolastico 1978-79, altri 200 nuovi posti, oltre
quelli eventualmente residui, non istituiti nell'anno precedente;
per l'anno scolastico 1979-80, altri 222 nuovi posti.
Il Ministro per la pubblica istruzione provvede alla ripartizione
dei nuovi posti da istituire a sensi del precedente comma dopo avere
effettuato l'adeguamento della distribuzione sul territorio dei
circoli didattici esistenti.
Ogni circolo didattico ha un organico, di norma, non inferiore a 40
insegnanti di ruolo e non superiore a 60.
Le nuove istituzioni e gli adeguamenti sono effettuati tenendo
prioritariamente presenti le necessita' derivanti dallo sviluppo
della popolazione scolastica, la situazione ambientale e l'esigenza
che ogni circolo sia compreso in un unico distretto scolastico.
Dall'anno scolastico 1980-81 il Ministro per la pubblica
istruzione, entro il 31 marzo di ogni biennio, adegua la
distribuzione sul territorio dei circoli didattici esistenti.