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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1 novembre 1973, n. 762,
e' sostituito dal seguente:
"Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione,
l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo,
la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i
privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24,
25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla
pubblicita' ed i diritti sulle pubbliche affissioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO