Legge Ordinaria n. 606 del 08/08/1977 (Pubblicata nella G.U. del 29 agosto 1977 n. 234)
Partecipazione dell'Italia alla prima ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo (FAD).
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   autorizzata   la   partecipazione   dell'Italia   alla   prima
ricostituzione  delle  risorse  del  Fondo  africano di sviluppo, del
quale  l'Italia  e'  entrata  a  far  parte  in virtu' della legge 24
dicembre  1974,  n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo
istitutivo del Fondo stesso.
  Il  contributo  di cui al presente articolo e' fissato nella misura
di 20 milioni di unita' di conto del Fondo africano di sviluppo, pari
a  20  milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di
oro  fino, da corrispondersi in due annualita', rispettivamente di 12
milioni  di  unita'  di conto per il 1977 e di 8 milioni di unita' di
conto per il 1978.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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