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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla prima
ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo, del
quale l'Italia e' entrata a far parte in virtu' della legge 24
dicembre 1974, n. 880, che ha ratificato e reso esecutivo l'accordo
istitutivo del Fondo stesso.
Il contributo di cui al presente articolo e' fissato nella misura
di 20 milioni di unita' di conto del Fondo africano di sviluppo, pari
a 20 milioni di dollari del contenuto aureo di grammi 0,81851265 di
oro fino, da corrispondersi in due annualita', rispettivamente di 12
milioni di unita' di conto per il 1977 e di 8 milioni di unita' di
conto per il 1978.