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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2,
concernente consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine
di comuni e province, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "crediti a breve
termine", sono aggiunte le seguenti: "comprese le anticipazioni di
tesoreria e le esposizioni a breve delle aziende di trasporto di
comuni, province e loro consorzi", e dopo la parola: "accordati",
sono aggiunte le seguenti: "dai tesorieri";
al secondo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"La consistenza in essere al 31 dicembre 1976 dei crediti a breve
deve essere depurata, ai fini della concessione dei mutui di cui al
primo comma, delle somme afferenti versamenti effettuati con vincolo
di specifica destinazione".
All'articolo 2, il secondo comma e' sostituito dai seguenti:
"I mutui sono assistiti dalla garanzia dello Stato.
Fino al 31 dicembre 1977 i cespiti delegabili potranno essere
impegnati, sino alla concorrenza di importi di spesa gia' deliberati
e non concretati in mutuo, a garanzia di mutui destinati
esclusivamente ad opere pubbliche obbligatorie, con priorita' per
quelle indicate dall'articolo 16-bis della legge 16 ottobre 1975, n.
492";
al terzo comma, dopo le parole: "nei confronti", sono aggiunte le
seguenti: "dei tesorieri", e dopo la parola: "nominativamente", sono
aggiunte le seguenti:
"al tesoriere";
al quarto comma sono premesse le parole:
"Agli effetti dei rapporti tra sezione autonoma della Cassa
depositi e prestiti e i tesorieri, le aziende o gli istituti di
credito";
dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente comma:
"L'ammortamento delle cartelle di credito comunale e provinciale
puo' essere effettuato per sorteggio annuale o mediante altra
modalita' che verra' indicata nel decreto autorizzativo della
emissione dei titoli di cui all'articolo 2 della parte seconda del
libro II del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913,
n. 453";
al quinto comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Qualora entro la predetta data non venga emanato un provvedimento
generale di consolidamento dei debiti degli enti locali il Governo
adottera' i provvedimenti necessari per il pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui consolidati ai sensi dell'articolo 1 del
presente decreto".
All'articolo 4, secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:
"Qualora entro il 31 dicembre 1977 non venga emanato un
provvedimento generale di consolidamento dei debiti degli enti locali
il Governo adottera' i provvedimenti necessari per il pagamento delle
rate di ammortamento dei mutui consolidati ai sensi del presente
articolo".
All'articolo 5, primo comma, la parola: "ancora", e' sostituita con
la seguente: "complessivamente", e dopo le parole: "per altro
titolo", sono aggiunte le seguenti: "compresi i crediti eventualmente
vantati dalle regioni per anticipazioni concesse su mutui previsti a
pareggio di bilancio";
il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Con decreto del Ministro per il tesoro, da pubblicarsi nella
Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno
stabilite le modalita' per l'ottenimento delle quote di mutuo di cui
al precedente comma".
All'articolo 6, primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: ",
aumentato della residua perdita di esercizio delle aziende di
trasporto dei comuni, delle province e loro consorzi, non compresa
nei bilanci degli enti locali";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La sezione autonoma per il credito a breve termine della Cassa
depositi e prestiti concede ai comuni e alle province i cui bilanci
presentano pareggio economico per l'anno 1976 e disavanzo economico
per il 1977 le anticipazioni di cui al primo comma del presente
articolo nella misura che sara' determinata nel decreto ministeriale
di autorizzazione del mutuo a copertura del disavanzo da emanarsi nei
casi di cui sopra dal Ministro per l'interno, di concerto con il
Ministro per il tesoro, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento del bilancio preventivo approvato dal comitato regionale
di controllo. L'anticipazione non potra' superare il 70 per cento del
mutuo autorizzato e sara' aumentata della residua perdita di
esercizio delle aziende di trasporto dei comuni, delle province e
loro consorzi non comprese nei bilanci di detti enti locali".
All'articolo 8, le parole: "ed alle province" sono sostituite dalle
seguenti: ", alle province ed alle aziende di trasporto di cui al
primo comma dell'articolo 1"; dopo le parole: "della Cassa depositi e
prestiti", sono aggiunte le seguenti: ", delle anticipazioni previste
da norme regionali, erogate dalle regioni stesse, in misura comunque
non superiore a quelle previste, dal primo comma del precedente
articolo 6", e sono aggiunte, in fine, le parole: "e, per le aziende
di trasporto di cui al primo comma dell'articolo 1, i tre dodicesimi
delle entrate proprie accertate nel bilancio dell'anno precedente";
sono poi aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Fanno inoltre eccezione i prefinanziamenti di mutui gia' concessi
per investimenti fino alla concorrenza di un terzo dell'importo dei
mutui medesimi. I prefinanziamenti predetti non possono essere
erogati prima della avvenuta aggiudicazione dei lavori.
A decorrere dal 1977, nei contratti di tesoreria, ancorche'
stipulati, e' fatto obbligo di prevedere anticipazioni di tesoreria
sino ad un importo pari ai tre dodicesimi delle entrate afferenti ai
primi tre titoli del bilancio di entrata dell'ente".
L'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
"A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
sino al 31 dicembre 1977, i comuni, le province, le loro aziende e i
loro consorzi, non possono procedere ad assunzioni di personale
comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi
bilanci, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi
quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze
stagionali, al di sopra di quello del personale in servizio a
qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1976.
Per l'anno 1977 non potra' essere assunto, per mansioni stagionali,
un numero di lavoratori superiore a quello del 1976.
Sempre entro i limiti di cui al primo comma, sono fatti salvi i
rinnovi o le conferme in servizio di personale precario comunque
intervenuti nel periodo intercorrente tra la data di entrata in
vigore del presente decreto e quella della legge di conversione,
purche' siano oggetto di apposita deliberazione del competente organo
comunale o provinciale.
Nell'anno 1977 le province, i comuni o i loro consorzi che alla
data di entrata in vigore del presente decreto abbiano deliberato di
assumere la gestione diretta di servizi di trasporto pubblico gia' in
concessione a privati e provvedano alla gestione diretta dei servizi
predetti, debbono limitare il numero del personale da assumere a
quello esistente presso le aziende private concessionarie alla data
di entrata in vigore del presente decreto.
I concorsi per l'assunzione del personale deliberati prima della
data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
si intendono validi nei limiti di cui al primo comma del presente
articolo".
Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti articoli:
"Art. 9-bis. - Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, i consigli degli
enti locali, tenuto conto dei loro programmi, devono deliberare un
piano di riorganizzazione e ristrutturazione degli uffici, dei
servizi e delle aziende speciali, in base a criteri di efficienza e
di economicita' di gestione e di sviluppo della professionalita' dei
dipendenti.
Il piano di cui al comma precedente deve essere realizzato
prioritariamente mediante la mobilita' del personale dipendente
dall'ente locale e dalle sue aziende speciali.
Art. 9-ter. - I comuni e le province, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
tenuto conto del consolidamento dei debiti a breve, di cui
all'articolo 1, e delle quote di mutuo di cui all'articolo 5,
provvedono a deliberare o a modificare i consuntivi per gli esercizi
finanziari 1976 e precedenti e ad accertare gli eventuali disavanzi
d'amministrazione, comprensivi delle perdite delle aziende
municipalizzate. Le risultanze di tali consuntivi devono essere
trasmesse ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
Art. 9-quater. - Il Governo, tenuto conto dei programmi regionali
per i piani di trasporto pubblico e dei programmi comunali di cui
all'articolo 9-bis, provvedera', entro novanta giorni dallo spirare
del termine indicato in detto articolo, a determinare le modalita'
per la costituzione di un fondo nazionale dei trasporti.
Art. 9-quinquies. - I comuni e le province sono esonerati
dall'obbligo della restituzione di somme che, in conseguenza dei
provvedimenti di conguaglio in base ai dati del censimento della
popolazione 1971, risultino aver percepito in piu' per le entrate
sostitutive della soppressa compartecipazione all'imposta generale
sull'entrata, sino all'entrata in vigore del provvedimento generale
di consolidamento di cui agli articoli 2 e 4 del presente decreto.
I risultati del censimento 1971 avranno invece effetto per la
determinazione di dette entrate a partire dall'esercizio 1977.
Art. 9-sexies. - Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 8 e
9 non trovano applicazione nel territorio delle province autonome di
Trento e Bolzano, nei limiti fissati dal testo unificato delle leggi
sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 473.
Art. 9-septies. - Il collocamento dei titoli emessi dalla Cassa
depositi e prestiti o dalla sezione autonoma di credito comunale e
provinciale, puo' essere effettuato sia direttamente sia tramite
consorzi costituiti tra aziende ed istituti di credito.
Art. 9-octies. - L'articolo 252 del testo unico delle leggi
generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e
gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453,
e' sostituito dal seguente:
"I profitti netti annuali della gestione propria della Cassa
depositi e prestiti, al netto delle eventuali perdite delle gestioni
annesse, sono devoluti per otto decimi al tesoro dello Stato e per
due decimi in aumento del fondo di riserva della Cassa medesima; la
eventuale eccedenza negativa resta a carico del bilancio dello
Stato".
Nei confronti della Cassa per la formazione della proprieta'
contadina e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali la norma
di cui al precedente comma avra' applicazione a decorrere
dall'esercizio 1978.
Il primo comma dell'articolo 253 del testo unico delle leggi
generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti e
gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453,
e' sostituito dal seguente:
"La Cassa depositi e prestiti alimenta il fondo di riserva degli
interessi del fondo stesso e di due decimi degli utili netti,
determinati ai sensi dell'articolo precedente "".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 17 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI
- COSSIGA - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO