Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Sulle autostrade, sulle strade con caratteristiche autostradali,
sulle strade statali, provinciali e comunali esterne agli abitati
possono essere stabiliti, con decreto del Ministro per i lavori
pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, sentiti i
Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e
l'artigianato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, limiti massimi generali di velocita'.
Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il
Ministro per i trasporti, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, saranno stabiliti i tipi di veicoli con ridotte
prestazioni, individuati mediante la cilindrata o la velocita'
massima o da ambedue, per i quali e' prescritta una velocita' massima
inferiore ai limiti massimi generali.
I limiti di cui al presente articolo potranno essere ridotti su
particolari tratti di autostrade e di strade sulle quali non
sussistono adeguate condizioni di sicurezza, con le procedure
previste dalle vigenti disposizioni in materia.