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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano nelle province e
nei comuni del Piemonte colpiti dagli eventi alluvionali del maggio
1977 indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici,
sentita la regione Piemonte, da emanarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.