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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 34, primo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, va
applicato secondo la seguente interpretazione autentica:
"I titolari di pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti, liquidata o da liquidare con decorrenza
anteriore al 1 maggio 1968, i quali successivamente alla data di
decorrenza della pensione stessa abbiano prestato opera retribuita
alle dipendenze di terzi, hanno facolta' di optare, entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la
riliquidazione della pensione in godimento secondo le norme di cui
all'articolo 11, primo e terzo comma, ed agli articoli 14, 15 e 16
della legge 30 aprile 1969, n. 153".