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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' istituito, in seno al CIPE, un Comitato di Ministri per il
coordinamento della politica industriale (CIPI).
Ne fanno parte il Ministro per il bilancio e la programmazione
economica, il Ministro per il tesoro, il Ministro per l'industria, il
commercio e l'artigianato, il Ministro per le partecipazioni statali,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e il Ministro per
gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Il Comitato e'
presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua
delega, dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica,
che ne e' vicepresidente.
Per il funzionamento del CIPI si applicano le norme dei commi
quinto, sesto e nono dell'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967,
n. 48.
Il CIPE ed il CIPI possono con proprie delibere richiedere agli
istituti ed enti previsti dall'articolo 15 della legge 27 febbraio
1967, n. 48, di provvedere al compimento di indagini, studi o
rilevazioni che ritengano utili ai fini dell'adempimento delle
proprie funzioni, determinandone l'oggetto.
Salve le competenze del Consiglio dei Ministri e subordinatamente
ad esse, il CIPI esercita, in materia di politica industriale, le
funzioni attribuite dalla legge al CIPE, nell'ambito delle direttive
che quest'ultimo intenda adottare nell'esercizio delle funzioni e dei
poteri ad esso demandati dalle leggi della Repubblica, compresi
quelli relativi ai programmi di sviluppo e di industrializzazione del
Mezzogiorno a norma del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, della legge 6
ottobre 1971, n. 853, e della legge 2 maggio 1976, n. 183.
Alle riunioni del CIPI assiste il segretario generale della
programmazione; possono esservi invitati il governatore della Banca
d'Italia e il presidente dell'Istituto centrale di statistica.
Il CIPE ed il CIPI hanno un rapporto di consultazione, al fine di
garantirne la partecipazione alle scelte ad essi demandate:
a) con le regioni, attraverso la commissione interregionale
prevista dall'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori
presenti in seno al CNEL e con le organizzazioni imprenditoriali
delle aziende a prevalente partecipazione statale.
Le direttive e le deliberazioni del CIPE e del CIPI sono pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.