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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite di 220 Kw di potenza nominale media di cui alla lettera
a) dell'articolo 6 del testo unico di leggi sulle acque e sugli
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775, e' elevato a 3.000 Kw.