Legge Ordinaria n. 717 del 24/09/1977 (Pubblicata nella G.U. del 7 ottobre 1977 n. 274)
Trattamento economico degli aspiranti ufficiali dei corsi regolari delle accademie militari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli    allievi    dei   corsi   regolari   dell'Accademia   navale,
dell'Accademia  aeronautica  e  dell'Accademia  di  sanita'  militare
interforze,  all'atto  della  nomina  ad  aspirante  ufficiale  hanno
diritto   al   trattamento  economico  iniziale  del  sottotenente  o
guardiamarina in servizio permanente.
  Nulla  e'  innovato  per  quanto  riguarda il trattamento economico
degli  aspiranti  ufficiali di complemento della Marina militare, che
resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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