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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli allievi dei corsi regolari dell'Accademia navale,
dell'Accademia aeronautica e dell'Accademia di sanita' militare
interforze, all'atto della nomina ad aspirante ufficiale hanno
diritto al trattamento economico iniziale del sottotenente o
guardiamarina in servizio permanente.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento economico
degli aspiranti ufficiali di complemento della Marina militare, che
resta corrispondente a quello del guardiamarina di complemento.