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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli ex dipendenti da organismi militari operanti nell'ambito della
Comunita' atlantica, gia' assegnati all'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato in applicazione della legge 9 marzo 1971, n. 98,
sono considerati nella posizione di personale non di ruolo con
decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva
destinazione all'impiego ferroviario.
L'assunzione avviene nella qualifica di operaio qualificato ovvero
in quella di operaio specializzato non di ruolo in relazione
all'inquadramento professionale riconosciuto dall'apposita
commissione di cui all'articolo 2 della legge 9 marzo 1971, n. 98.