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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli articoli da 1 a 3 della legge 23 marzo 1977, n. 97, concernenti
disposizioni in materia di riscossione di imposte sui redditi sono
sostituiti dai seguenti:
"Art. 1. - A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti
all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche devono versare nel mese di novembre
di ciascun anno, a titolo di acconto dell'imposta dovuta per il
periodo d'imposta in corso, un importo pari al 75 per cento
dell'imposta relativa al periodo precedente, come indicata, al netto
delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto,
nella dichiarazione dei redditi presentata per il periodo stesso. Se
per il periodo precedente e' stata omessa la dichiarazione, l'acconto
e' commisurato al 75 per cento dell'imposta corrispondente al reddito
complessivo che avrebbe dovuto essere dichiarato, al netto delle
detrazioni e crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto.
I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui
esercizio o periodo di gestione non coincide con l'anno solare devono
effettuare il versamento nell'undicesimo mese dell'esercizio o
periodo stesso, a decorrere dal primo esercizio o periodo di gestione
iniziato dopo il 30 giugno 1976.
L'acconto non deve essere versato se l'imposta relativa al periodo
d'imposta precedente al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, sia di ammontare non superiore
a lire duecentocinquantamila per i contribuenti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per quelli
soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
I coniugi che ai sensi dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977,
n. 114, hanno presentato congiuntamente la dichiarazione relativa al
periodo d'imposta precedente possono effettuare separatamente il
versamento dell'acconto. In tal caso ciascuno di essi deve versare il
75 per cento dell'ammontare della rispettiva imposta lorda indicata
nella dichiarazione congiunta, diminuita delle detrazioni e dei
crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, a lui spettante in base
alla dichiarazione stessa ed e' esonerato dal versamento se il detto
ammontare risulta non superiore a lire duecentocinquantamila. Per il
periodo d'imposta in corso, i coniugi che hanno effettuato
separatamente il versamento d'acconto debbono presentare
dichiarazioni separate; ove presentino una dichiarazione congiunta,
l'imposta e' liquidata separatamente nei confronti di ciascuno di
essi al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle
ritenute d'acconto rispettivamente spettanti, ferme restando le altre
disposizioni dell'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Nel caso di successione apertasi durante il periodo d'imposta in
corso alla data stabilita per il versamento dell'acconto gli eredi
non sono tenuti al versamento".
"Art. 2. - Entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione deve essere versata la differenza tra l'imposta dovuta
in base alla dichiarazione stessa, al netto delle detrazioni e dei
crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, e l'acconto versato ai
sensi dell'articolo 1.
Se l'ammontare dell'acconto versato risulta superiore a quello
dell'imposta dovuta, al netto delle detrazioni e dei crediti
d'imposta e delle ritenute d'acconto, in base alla dichiarazione di
cui al primo comma, la somma versata in piu' e' rimborsata ai sensi
degli articoli 41 e 42-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, con
gli interessi di cui agli articoli 44 e 44-bis dello stesso decreto.
In caso di omesso o ritardato versamento dell'acconto previsto
dall'articolo 1 della presente legge o della differenza di cui al
primo comma del presente articolo ovvero di versamento effettuato in
misura insufficiente si applicano le disposizioni degli articoli 9 e
92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e successive modificazioni.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano:
a) quando sia omesso il versamento dell'acconto, se l'imposta
dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente
articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle
ritenute di acconto, sia di ammontare non superiore a
duecentocinquantamila lire per i contribuenti soggetti all'imposta
sul reddito delle persone fisiche ed a lire quarantamila per i
contribuenti soggetti alla imposta sul reddito delle persone
giuridiche;
b) quando l'acconto versato sia inferiore a quello dovuto ai
sensi dell'articolo 1, ma non inferiore al 75 per cento dell'imposta
dovuta in base alla dichiarazione di cui al primo comma del presente
articolo, al netto delle detrazioni e crediti d'imposta e delle
ritenute di acconto".
"Art. 3. - I versamenti previsti nella presente legge sono
effettuati a norma dell'articolo 3-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per i contribuenti
soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e a norma
dell'articolo 3, n. 3, dello stesso decreto, per quelli soggetti
all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Alla dichiarazione devono essere allegate le attestazioni
comprovanti i versamenti effettuati".