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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nell'articolo 3, n. 2, della legge 13 giugno 1912, n. 555, le
parole "compiuto il 210 anno" ed "entro il 22° anno" sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti:
"compiuto il 18° anno"; "entro il 19° anno".
La disposizione del precedente comma ha effetto dalla data di
entrata in vigore della legge 8 marzo 1975, numero 39.