Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 13 delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle
persone sulle ferrovie dello Stato", approvate con regio
decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4
aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni, il ยง 4 e' sostituito
dal seguente:
"Se il viaggiatore, durante la permanenza sui veicoli ferroviari
ovvero al momento in cui vi sale o ne discende, subisce un danno alla
persona in conseguenza di un incidente che sia in relazione con
l'esercizio ferroviario, l'amministrazione ne risponde a meno che
provi essere l'incidente avvenuto per causa ad essa non imputabile".
Al predetto articolo 13 e' aggiunto, in fine, il seguente 5:
"Responsabilita' in caso di incidenti nucleari. - Per danni
conseguenti ad un incidente nucleare, da qualunque causa determinato,
si applicano le disposizioni della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e
del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519".