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Legge Ordinaria n. 791 del 18/10/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1977 n. 298)
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  della  presente  legge  si applicano al materiale
elettrico  destinato  ad  essere  utilizzato ad una tensione nominale
compresa  fra  50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500
Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:
    a)  materiali  elettrici  destinati  ad  essere usati in ambienti
esposti a pericoli di esplosione;
    b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
    c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
    d) contatori elettrici;
    e) prese e spine di corrente per uso domestico;
    f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
    g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
    h)  materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle
navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni
di  sicurezza  stabilite da organismi internazionali, cui partecipano
gli Stati membri della Comunita' economica europea;
    i)  materiale  elettrico  destinato ad essere esportato fuori dal
territorio della Comunita' economica europea.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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