Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale
elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale
compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500
Volt in corrente continua, con le seguenti eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti
esposti a pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle
navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni
di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano
gli Stati membri della Comunita' economica europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal
territorio della Comunita' economica europea.