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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 47 della legge 14 dicembre 1973, n.
829, e' sostituito dal seguente:
"Il consiglio di amministrazione dell'OPAFS provvede entro il 31
dicembre 1977 ad emanare i provvedimenti necessari per l'attuazione
della presente legge".
Il terzo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente:
"Fino al 31 dicembre 1978 l'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato e' autorizzata a fornire prestazioni di personale e l'uso di
mezzi a favore dell'OPAFS per lo svolgimento delle attivita'
necessarie al conseguimento dei fini istituzionali dell'OPAFS
medesima, alla quale versera' il contributo di cui al punto 3 del
primo comma dell'articolo 36, al netto delle spese di amministrazione
da essa sostenute".