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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convalidata la corresponsione dell'indennita' di
aeronavigazione, di pilotaggio o di volo effettuata anteriormente al
1 luglio 1970 a favore del personale militare assegnato, per svolgere
attivita' di volo, ai reparti di volo dell'Esercito.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO