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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 7 luglio
1970, n. 600, l'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e'
prorogata fino al 31 marzo 1978.