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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attribuzioni relative al personale docente universitario
Tutti gli atti ed i provvedimenti concernenti lo stato giuridico,
il trattamento economico e di carriera del personale docente
universitario, con esclusione di quelli di cui al comma successivo,
sono devoluti alla competenza dei rettori delle universita' e dei
direttori degli istituti di istruzione universitaria.
In ordine al predetto personale restano ferme le attribuzioni
dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per quanto
concerne:
a) la ripartizione dei posti di organico e i concorsi a posti di
docente;
b) il conferimento delle nomine e della conferma in ruolo;
c) i trasferimenti;
d) le autorizzazioni alla concessione delle aspettative per
motivi sindacali;
e) i comandi e i collocamenti fuori ruolo.