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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Gli impiegati dell'Amministrazione degli affari esteri entrati nei
ruoli organici a seguito del concorso di cui all'articolo 236 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che
abbiano compiuto sei anni di complessiva anzianita' alle dipendenze
dell'Amministrazione, possono partecipare ad un concorso speciale per
titoli per l'immissione nelle carriere indicate nell'articolo 3 della
legge 17 luglio 1970, n. 569, qualora, rispetto alla qualificazione
contrattuale posseduta al momento in cui sono stati dichiarati
vincitori del concorso, essi avessero effettivamente svolto, durante
il periodo come contrattista, mansioni superiori alla qualificazione
stessa e corrispondenti o superiori a quelle della carriera per la
quale presentino la domanda di partecipazione al concorso, purche'
siano stati titolari per almeno un anno di una qualificazione
contrattuale per l'esercizio di queste ultime mansioni. Tali
impiegati dovranno essere, altresi', in possesso dei requisiti di cui
alle lettere b), c) e d) dell'articolo 5 della legge 17 luglio 1970,
n. 569.