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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per assicurare il regolare funzionamento della ferrovia Domodossola
confine svizzero sulla base della convenzione italo-svizzera del 12
novembre 1919, il Ministro per i trasporti potra' concedere per
l'esercizio della ferrovia stessa, nei limiti e con le modalita' di
cui all'articolo 27 del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121,
ed in deroga all'articolo 4 della legge 2 agosto 1952, n. 1221,
sussidi integrativi di esercizio per il sessennio 1973-1978.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per
l'intero sessennio, in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1977 e
di lire 1.500 milioni per l'anno 1978.
Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 1654 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per il
1977 e del corrispondente capitolo per l'anno finanziario 1978.