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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I capitani del Corpo della guardia di finanza, inseriti nei primi
quindici posti della graduatoria di merito dei dichiarati idonei e
non prescelti nell'avanzamento ordinario per ciascuno degli anni
1976, 1977 e 1978, sono promossi, mediante la formazione di appositi
quadri suppletivi, al grado di maggiore a decorrere rispettivamente
dal 1 gennaio 1977, 1 gennaio 1978 e 1 gennaio 1979.
Le necessarie vacanze nel grado di maggiore sono formate mediante
promozioni al grado di tenente colonnello, in eccedenza all'organico
di tale grado.
La temporanea eccedenza determinata nel grado di tenente colonnello
per effetto di dette promozioni verra' riassorbita con le vacanze
derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d)
del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n.
1137, e successive modificazioni, estesa alla guardia di finanza con
legge 24 ottobre 1966, n. 887.