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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le norme contenute nel regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n.
1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244, concernente
l'accertamento dell'idoneita' fisica della gente di mare, nonche' le
modifiche e le integrazioni apportate con la legge 28 ottobre 1962,
n. 1602, non si applicano al personale di ruolo dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto,
nei cui confronti continuano a trovare applicazione le disposizioni
contenute nell'articolo 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, sullo
stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1977
LEONE
ANDREOTTI - LATTANZIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO