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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la istituzione presso la tesoreria centrale di
apposito conto corrente infruttifero denominato "Ministero del tesoro
- Somme occorrenti per l'esecuzione dei regolamenti comunitari in
attuazione dell'articolo 189 del trattato di Roma", destinato ai
finanziamento degli oneri derivanti dai regolamenti comunitari.
Alla determinazione dell'onere relativo a ciascun regolamento
comunitario si provvede con decreto del Presidente della Repubblica,
da emanare su proposta del Ministro per gli affari esteri e del
Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri preposti alle
altre amministrazioni interessate. Con lo stesso decreto viene
disposto il prelievo dell'importo relativo dal conto corrente
infruttifero ai fini del versamento ad apposito capitolo dello stato
di previsione dell'entrata e della correlativa assegnazione, per la
formazione delle necessarie dotazioni, agli stati di previsione della
spesa delle amministrazioni di pertinenza.
I decreti di cui al precedente comma saranno sottoposti al parere
non vincolante di una commissione parlamentare composta da undici
senatori e undici deputati, in rappresentanza proporzionale dei
gruppi parlamentari, nominati dai Presidenti delle rispettive Camere
su designazione dei Presidenti dei gruppi stessi. Si prescinde dal
parere della commissione parlamentare, qualora questo non sia
espresso entro 15 giorni dalla richiesta.
Per l'applicazione dei regolamenti comunitari la cui esecuzione e'
affidata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo
(AIMA) restano ferme le disposizioni di cui alla legge 31 marzo 1971,
n. 144.