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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La decorrenza dell'inquadramento di cui al terzo comma
dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 420, e' quella del giorno successivo alla scadenza
del termine fissato per la eventuale presentazione della domanda di
restituzione all'insegnamento.
Detto termine e' prorogato di un anno.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 novembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI
- STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO