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Legge Ordinaria n. 869 del 18/11/1977 (Pubblicata nella G.U. del 3 dicembre 1977 n. 330)
Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, concernente l'inquadramento nelle carriere di concetto e proroga del termine per la presentazione delle domande di restituzione all'insegnamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  La   decorrenza   dell'inquadramento   di   cui   al   terzo  comma
dell'articolo  28  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 31
maggio  1974,  n.  420, e' quella del giorno successivo alla scadenza
del  termine  fissato per la eventuale presentazione della domanda di
restituzione all'insegnamento.
  Detto termine e' prorogato di un anno.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 novembre 1977

                                LEONE

                                                 ANDREOTTI - MALFATTI
                                                           - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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