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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Gli articoli 1 e 2 della legge 11 aprile 1955, n. 288,
sull'autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere
borse di studio sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 1. - Il Ministero degli affari esteri entro i limiti degli
stanziamenti annuali del proprio bilancio e' autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o
apolidi nonche' a cittadini italiani residenti all'estero o ivi
dimoranti per motivi di lavoro temporanei e loro discendenti
conviventi, i quali vengano in Italia a scopo di studio, di
perfezionamento o di specializzazione o per effettuare ricerche di
carattere scientifico;
b) premi e sussidi a cittadini italiani che si rechino all'estero
a scopo di studio o di perfezionamento o di specializzazione o di
ricerche, di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi
l'opportunita' nel quadro dei rapporti culturali internazionali,
ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di
studio per iniziativa di altre amministrazioni;
c) sussidi ad istituzioni ed organismi internazionali ai quali il
Ministero degli affari esteri sia tenuto a corrisponderli in base ad
accordi per i fini di cui alle lettere a) e b), d) sussidi ad enti
italiani per le finalita' di cui alle lettere a) e b) e per attivita'
assistenziali a favore di cittadini italiani residenti all'estero,
che si rechino in Italia per motivi culturali e scientifici.
Art. 2. I premi, le borse di studio ed i sussidi di cui alla
lettera a) dell'articolo 1 sono concessi su indicazione delle
rappresentanze diplomatiche italiane nei Paesi di residenza degli
interessati, siano essi cittadini italiani o stranieri ovvero
apolidi.
I premi ed i sussidi di cui alle lettere b), c) e d) sono concessi
su indicazione di apposite commissioni, costituite dal Ministero
degli affari esteri, cui saranno chiamati a partecipare professori
universitari di ruolo competenti per materia e un rappresentante
designato dal Ministero della pubblica istruzione.
L'ammontare dei premi e sussidi di cui alla lettera b)
dell'articolo 1 non potra' superare, in ogni caso, il 15 per cento
della somma stanziata nel relativo capitolo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - FORLANI
- STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO