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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
seguenti convenzioni internazionali, firmate a Bruxelles il 10 maggio
1952:
a) convenzione per l'unificazione di alcune regole sul sequestro
conservativo delle navi;
b) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla
competenza civile in materia di abbordaggio;
c) convenzione per l'unificazione di alcune regole relative alla
competenza penale in materia di abbordaggio e di altri incidenti di
navigazione.