Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I diritti di visita sanitaria, di cui alla tabella annessa alla
legge 30 dicembre 1970, n. 1239, non sono dovuti sui prodotti
soggetti ad organizzazione comune dei mercati agricoli, nonche' sugli
altri prodotti indicati nella tabella stessa, in importazione ed
esportazione interessanti il territorio di uno degli Stati membri
della Comunita' economica europea ovvero dei Paesi associati.