Legge Ordinaria n. 89 del 14/03/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 aprile 1977 n. 90)
Sanzioni per i trasgressori delle norme di commercializzazione del latte alimentare intero.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'   fatto  obbligo  ai  produttori  ed  ai  rivenditori  di  latte
alimentare  per  il consumo diretto, che a partire dal 1 ottobre 1976
ai  sensi delle disposizioni vigenti deve essere posto in vendita con
la  denominazione "latte intero" ed avere un tenore di materia grassa
non  inferiore  al  3,20  per  cento,  di  osservare  le prescrizioni
stabilite  per  il  "latte  intero  normalizzato" dall'articolo 1 del
regolamento (CEE) n. 566 del consiglio del 15 marzo 1976.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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