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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 11, recante modificazioni alle
norme in materia di tasse sulle concessioni governative per le
radiodiffusioni, e' convertito in legge con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, nella tabella, terza colonna, l'ammontare di lire:
8.000, di cui alla lettera e), e' sostituito con il seguente: 28.000,
e l'ammontare di lire: 24.000, di cui alla lettera j), e' sostituito
con il seguente: 84.000;
dopo il terzo capoverso delle note a margine della tabella stessa,
e' inserito il seguente:
Qualora durante l'anno sia contratto un abbonamento alle
radiodiffusioni che comporti il pagamento della tassa di concessione
governativa in misura superiore a quella stabilita per l'abbonamento
in corso, in occasione del primo versamento di quanto dovuto per il
nuovo tipo di utenza deve essere corrisposta la differenza tra la
maggior tassa di concessione governativa prevista e quella gia'
pagata.