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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui
integrativi previsti dall'articolo 35, quarto comma, della legge 27
ottobre 1966, n. 910, per le opere e gli impianti di interesse
collettivo, ammessi ai benefici di cui alla parte seconda del
regolamento comunitario n. 17/64, il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste, in relazione alle disponibilita' esistenti sul proprio
stato di previsione della spesa per la corresponsione del parallelo
contributo in conto capitale di cui allo stesso articolo 35, primo
comma, e' autorizzato ad adottare i necessari provvedimenti
concessivi di concorsi, per un importo complessivo di limiti di
impegno di lire 5.000 milioni, ancor prima della iscrizione in
bilancio dei limiti di impegno stessi.
In relazione alle effettive occorrenze, i limiti di impegno di cui
al precedente comma saranno annualmente autorizzati, a valere sul
predetto importo complessivo di lire 5.000 milioni, con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato
di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle
foreste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA -
MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO