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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e
dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo
luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono attribuiti in
proprieta', ciascuno nella misura del 93 per cento, alle
confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto
A dell'allegata tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate
al punto B della detta tabella.
Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento
alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31
dicembre 1976.