Legge Ordinaria n. 903 del 09/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 17 dicembre 1977 n. 343)
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  vietata  qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto
riguarda  l'accesso  al  lavoro, indipendentemente dalle modalita' di
assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attivita', a tutti
i livelli della gerarchia professionale.
  La  discriminazione  di cui al comma precedente e' vietata anche se
attuata:
    1)  attraverso  il  riferimento  allo  stato  matrimoniale  o  di
famiglia o di gravidanza;
    2)  in  modo  indiretto,  attraverso  meccanismi  di preselezione
ovvero  a  mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che
indichi   come   requisito  professionale  l'appartenenza  all'uno  o
all'altro sesso.
  Il  divieto  di  cui  ai  commi  precedenti  si  applica anche alle
iniziative  in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e
aggiornamento  professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i
contenuti.
  Eventuali  deroghe  alle  disposizioni  che  precedono sono ammesse
soltanto  per  mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate
attraverso la contrattazione collettiva.
  Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un
determinato  sesso  l'assunzione in attivita' della moda, dell'arte e
dello spettacolo, quando cio' sia essenziale alla natura del lavoro o
della prestazione.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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