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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai soci delle societa' indicate nell'articolo 2, lettera a), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598,
che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto
qualsiasi denominazione dalle societa' stesse, e' attribuito un
credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che
concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche.
Relativamente agli utili percepiti dalle societa' e associazioni
indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, il credito d'imposta spetta ai singoli
soci o associati nella proporzione ivi stabilita.
Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e
5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.