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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 7 della legge 24 marzo 1958, n. 195, gia' sostituito
dall'articolo 3 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e' sostituito
dal seguente:
"La segreteria del Consiglio superiore della magistratura e'
costituita, nell'ambito degli organici complessivi dei rispettivi
ruoli del personale, da un magistrato di Cassazione nominato alle
funzioni direttive superiori o da un magistrato di Cassazione, che la
dirige, e da undici magistrati di Cassazione, di appello o di
tribunale.
All'ufficio di segreteria sono addetti inoltre venti funzionari
della carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie
di qualifica inferiore a quella di primo dirigente, nonche' dodici
segretari della carriera di concetto, trentasei coadiutori
dattilografi giudiziari, ventidue commessi giudiziari, due agenti
tecnici e quattro ausiliari autisti.
I magistrati della segreteria sono nominati con deliberazione del
Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro per la
grazia e giustizia.
Il personale di cui al secondo comma e' destinato o trasferito dal
Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio superiore
della magistratura.
La segreteria dipende dal comitato di presidenza".