Legge Ordinaria n. 909 del 09/12/1977 (Pubblicata nella G.U. del 19 dicembre 1977 n. 344)
Modifiche all'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n. 114, concernente la disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  secondo  comma  dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n.
114, e' sostituito dal seguente:
  "Se  l'ammontare  scomputabile  e' superiore a quello della imposta
liquidata,  l'eccedenza  e'  rimborsata  a norma dell'articolo 41 del
decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive  modificazioni,  con  gli interessi di cui all'articolo 44
dello stesso decreto".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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