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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 21 della legge 13 aprile 1977, n.
114, e' sostituito dal seguente:
"Se l'ammontare scomputabile e' superiore a quello della imposta
liquidata, l'eccedenza e' rimborsata a norma dell'articolo 41 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, con gli interessi di cui all'articolo 44
dello stesso decreto".