Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 12, recante norme per
l'applicazione dell'indennita' di contingenza, e' convertito in legge
con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 il secondo comma e' sostituito dal seguente
"L'articolo 361 del codice della navigazione approvato con regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' sostituito dal seguente:
"Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una
indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto,
si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e
le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale
fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
Se la retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al
profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della
somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata
all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla
data della stipulazione del contratto stesso.
A partire dal 10 febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del
calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori
aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga
natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977";
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
Art. 1-bis. - "L'esclusione degli ulteriori aumenti dell'indennita'
di contingenza e di emolumenti aventi analoga natura, scattati
posteriormente al 31 gennaio 1977 e' estesa a tutte le forme di
indennita' di anzianita', di fine lavoro, di buonuscita comunque
denominate e da qualsiasi fonte disciplinate".
All'articolo 2 il primo comma e' sostituito dal seguente:
"A partire dal 1 febbraio 1977 tutti i miglioramenti retributivi
per effetto di variazioni del costo della vita o di altre forme di
indicizzazione sono corrisposti in misura non superiore e in
applicazione dei criteri di calcolo, nonche' con la periodicita'
stabiliti dagli accordi interconfederali 15 gennaio 1957 e 25 gennaio
1975 operanti nel settore dell'industria. I detti miglioramenti non
possono essere conglobati nella retribuzione ne' possono dar luogo a
ricalcoli previsti in tempi differiti. Inoltre, gli effetti delle
variazioni del costo della vita o di altra forma di indicizzazione su
qualsiasi elemento della retribuzione non possono essere computati in
difformita' della normativa prevalente prevista dagli anzidetti
accordi interconfederali e dai contratti del detto settore per i
corrispondenti elementi retributivi e limitatamente a tali elementi".
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 5 e' soppresso.
All'articolo 6 le parole: "non concorrono a formare il reddito
complessivo degli aventi diritto agli effetti delle imposte sul
reddito" sono sostituite dalle seguenti: "non costituiscono reddito
imponibile agli effetti delle imposte sul reddito".