Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le cooperative lattiero-casearie e relativi consorzi che, per
l'anno 1977, non hanno presentato nel termine prescritto la
dichiarazione di cui all'articolo 34, ultimo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, quale modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687,
possono presentarla entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto a decorrere
dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 1977, n.
312, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1977, n.
502, e gli obblighi di fatturazione e di registrazione, relativi ai
passaggi di latte non condizionato per la vendita al minuto
effettuati dai produttori soci alle cooperative e relativi consorzi,
devono essere adempiuti entro il termine previsto dal precedente
comma.