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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 13, concernente proroga delle
concessioni di grandi derivazioni di acque per uso di forza motrice
e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, nel primo e nel secondo comma, la data: "31 gennaio
1980" e' sostituita dall'altra "31 gennaio 1981";
dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti:
"La proroga si applica anche alle concessioni di grandi derivazioni
di acque per uso di forza motrice assentite ai consorzi costituiti
fra gli enti locali e le imprese di cui al comma precedente, Sono
fatti salvi i diritti delle regioni a statuto speciale.
Nei confronti delle acque vincolate dal piano regolatore generale
degli acquedotti, di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, la
proroga prevista dal presente decreto opera fino all'attuazione
totale o parziale delle utilizzazioni delle acque in vista delle
quali il vincolo e' stato disposto e comunque non oltre il 1981".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
Art. 1-bis. - "La proroga di cui all'articolo 1 del presente
decreto riguarda anche tutti gli oneri stabiliti o comunque gravanti,
a norma del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive
modificazioni, della legge 27 dicembre 1953, n. 959, e successive
modificazioni, della legge 30 dicembre 1959, n. 1254, nonche' degli
statuti delle regioni a statuto speciale, sulle concessioni indicate
nell'articolo medesimo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI -
DONAT-CATTIN - MORLINO
- PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO