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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal primo concorso successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, e' abolito il diritto speciale a favore
dello Stato di lire venticinque per ogni colonna giocata ai concorsi
pronostici Totocalcio, Totip ed Enalotto, di cui all'articolo 43 del
decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con
modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.