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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'articolo 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ed
alla legge 20 luglio 1977, n. 407, sono eliminati i limiti di impegno
autorizzati con le leggi 11 marzo 1972, n. 54, quanto a lire 420
milioni, 27 febbraio 1973, n. 18, quanto a lire 500 milioni, 23
febbraio 1974, n. 24, quanto a lire 500 milioni, 26 aprile 1975, n.
132, quanto a lire 750 milioni e 23 dicembre 1976, n. 874, quanto a
lire 330 milioni, per complessive lire 2.500 milioni, in dipendenza
degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la
concessione di contributi in annualita', semestralita' o in rate
costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla
riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra.