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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1978, il
bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario
1978, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e
modalita' previste nel relativo disegno di legge e successive note di
variazioni, presentate alle assemblee legislative.