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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Tutti gli importi da indicare nelle dichiarazioni dei redditi,
escluse quelle dei sostituti d'imposta, e nelle dichiarazioni agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere arrotondati a
mille lire, per difetto se la frazione non e' superiore a lire
cinquecento e per eccesso se e' superiore; tutti i calcoli richiesti
nelle dichiarazioni devono essere effettuati sulla base degli importi
arrotondati ed i risultati devono essere arrotondati con i medesimi
criteri.
Nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta tutti gli importi da
indicare devono essere espressi in migliaia di lire mediante
troncamento delle ultime tre cifre.