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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni
centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti
pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di
congedo previsti dalle norme vigenti, sei giornate complessive di
riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:
a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;
b) quattro giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto
delle esigenze dei servizi.
Le due giornate di cui al punto a) del precedente comma seguono la
disciplina del congedo ordinario.
Le quattro giornate di cui al punto b) del primo comma non fruite
nell'anno solare, per fatto derivante da motivate esigenze inerenti
alla organizzazione dei servizi, sono forfettariamente compensate in
ragione di L. 8.500 giornaliere lorde.