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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 29 ottobre 1977, n. 798,
concernente la distillazione agevolata di patate, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, al primo comma, le parole: da organismi cooperativi
ed associativi di produttori agricoli, sono sostituite con le
seguenti: da organismi cooperativi legalmente costituiti e organismi
associativi di produttori agricoli riconosciuti al 29 ottobre 1977,
data di emanazione del presente decreto-legge; le parole: 28 febbraio
1978, sono sostituite con le seguenti: 30 aprile 1978; la cifra:
36.000, e' sostituita con la seguente: 55.550;
dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
La riduzione di cui al precedente comma e' fissata in L. 57.650
qualora il ritiro delle patate avvenga a distanze superiori ai
duecento chilometri dagli impianti di distillazione e in L. 61.850
nel caso che tale ritiro avvenga a distanze superiori ai quattrocento
chilometri.
Sull'alcool ottenuto dalle distillazioni successive di patate,
limitatamente al prodotto acquistato dagli organismi di cui al primo
comma del presente articolo, qualunque sia la data della loro legale
costituzione o del loro riconoscimento, e' applicata l'esenzione dei
diritti erariali;
al secondo comma, dopo le parole: con il Ministro per le finanze,
sono inserite le seguenti: sentite le regioni.
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il controllo in ordine all'effettivo acquisto dai produttori
agricoli delle patate destinate alla distillazione, al prezzo minimo
previsto dal primo comma, senza alcun onere di intermediazione, viene
demandato alle regioni che lo eseguiranno tramite gli ispettorati
provinciali dell'agricoltura o tramite altri organismi tecnici da
esse designati.
Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente:
Art. 2-bis. - Le modifiche al decreto ministeriale di cui
all'articolo 1 devono essere emanate entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
ed i termini di cui al primo comma del precedente articolo 2 sono
prorogati a trenta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo
decreto ministeriale.
In sede di formulazione del piano di riparto di cui al secondo
comma del precedente articolo 2 si terra' conto anche delle eventuali
modifiche apportate alle relative modalita' dal decreto suddetto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1977
LEONE
ANDREOTTI - MARCORA -
PANDOLFI - STAMMATI -
DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO