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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine, previsto dall'articolo 61, comma secondo, della legge 6
giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni,
entro il quale coloro che al 31 ottobre 1977 gia' esercitano
l'autotrasporto di cose per conto di terzi, devono provvedere a
richiedere l'iscrizione nell'albo, e' ulteriormente prorogato al 30
aprile 1978.